Le norme a tutela delle vittime del dovere e soggetti “equiparati”

Le norme a tutela delle vittime del dovere e soggetti “equiparati”
I soggetti

Le vittime del dovere

Le Vittime del Dovere sono soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente, ovvero che siano deceduti “in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • d) in operazioni di soccorso;
  • e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità).
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Le vittime del dovere
Avv. Vincenzo Ragazzi

I soggetti “Equiparati”

I soggetti “Equiparati” sono soggetti  “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

I soggetti
Avv. Vincenzo Ragazzi

Le principali provvidenze economiche

  • Assegno vitalizio di €. 258,23 mensili, soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, ivi compresi. Dall’01/01/2008 – i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
  • Revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, antecedentemente al 26.8.2004, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale.
  • Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria.

 

Dal 01/12/2007

  • Speciale elargizione di €. 200.000, soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all’80%.
  • Speciale elargizione di €. 2.000, per punto percentuale di invalidità, in favore degli infortunati, ivi compresi i soggetti “equiparati”.

 

Dal 01/01/2008

  • Attribuzione in via generalizzata dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €. 1.033 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.